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Alternanza Scuola Lavoro

 

 

CHE COS’È L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’Alternanza scuola lavoro è un metodo didattico innovativo, che integra gli apprendimenti scolastici con l’esperienza pratica, al fine di arricchire la formazione e di orientare il futuro percorso di studi e di lavoro.

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni introdotte dalla legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Alternanza - Scuola - Lavoro - Che cos’è, in www.alternanza.miur.gov.it.) 


I TEMPI DI ATTUAZIONE

L’Alternanza scuola-lavoro è rivolta a tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno delle scuole superiori. Nei Licei è previsto un monte ore complessivo nel triennio di almeno 200 ore, negli Istituti Tecnici e Professionali un monte ore complessivo nel triennio di almeno 400 ore. (L. 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, art. 1, comma 33)


GLI ORGANI SCOLASTICI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Ogni percorso di alternanza coinvolge i seguenti soggetti: lo studente e la famiglia, l’istituto scolastico di appartenenza, una o più strutture lavorative esterne alla scuola.

Il Dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. (L. 13 luglio 2015, n. 107 cit., art. 1, comma 40)

Il Collegio dei Docenti, attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, definisce le competenze, conoscenze e abilità che si vogliono perseguire attraverso i percorsi di alternanza, secondo scelte coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Attività di Alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola, 5 ottobre 2015, cap. 4, punto b.)

Consigli di Classe, in collaborazione con i Dipartimenti e con le Strutture esterne coinvolte, mettono in atto il progetto di Istituto, avendo cura di raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro e programmando il progetto stesso in una prospettiva pluriennale e unitaria, al fine di evitare che ciascun percorso si riduca a un’esperienza isolata. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Guida operativa cit., cap. 4, punto c.)

Nell’organizzazione dell’alternanza, le scuole possono dotarsi di un gruppo dedicato all’alternanza, il quale può comprendere o meno la partecipazione di soggetti esterni. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Guida operativa cit., cap. 4, punto a.) Nel nostro Istituto è operativo un Coordinamento di docenti. Le scuole possono, inoltre, avvalersi di un organico potenziato di insegnanti. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Guida operativa cit., cap. 4, punto b.)


COME SI STRUTTURANO I PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL NOSTRO ISTITUTO

Ogni Consiglio di Classe elabora un progetto coerente con l’indirizzo di studi, programmando:

  • Attività in aula. Si tratta di insegnamenti teorici tenuti dai docenti della scuola o da esperti esterni. Essi comprendono: le lezioni propedeutiche di Sicurezza sul Lavoro, Diritto del Lavoro, Primo Soccorso; gli approfondimenti tematici disciplinari o pluridisciplinari, le visite aziendali, la conoscenza delle figure professionali, la partecipazione a eventi connessi ai contenuti dell’alternanza, la restituzione pubblica delle esperienze di alternanza e la disseminazione dei risultati nella scuola e nella Città.
  • Attività nei soggetti ospitanti: comprendono la conoscenza diretta dell’ambiente lavorativo e la sperimentazione di compiti pratici.

Nessuna normativa stabilisce i tempi delle diverse attività: la ripartizione delle ore in aula e nelle strutture ospitanti può variare secondo la tipologia dei percorsi e secondo le disponibilità dei soggetti esterni coinvolti.

I percorsi di alternanza dei singoli studenti prevedono forme personalizzate che presuppongono la coerenza con il corso degli studi e con il progetto elaborato dagli organi competenti della scuola.


QUALI SOGGETTI ESTERNI POSSONO OSPITARE GLI STUDENTI

Tutte le strutture pubbliche e private che si rendono disponibili a ospitare tirocinanti o a realizzare progetti con la scuola e che possiedono i requisiti di sicurezza e idoneità stabiliti dalla legge.

Sicurezza: La scuola è tenuta a valutare i rischi connessi all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, attraverso la selezione di aziende sicure (Manuale di Gestione dei sistemi di sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, a cura dell’INAIL e del MIUR, ed. 2013, cap. 15.2).

Idoneità: i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

  1. capacità strutturali, ovvero spazi adeguati a consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento di eventuali barriere architettoniche;
  2. capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste;
  3. capacità organizzative, consistenti nelle competenze professionali e di affiancamento formativo, che il tutor designato dalla struttura ospitante deve possedere.

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Guida operativa cit., cap. 6)

La scuola può stipulare convenzioni di alternanza con una vasta gamma di strutture esterne: imprese, associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, ordini professionali, musei e altri istituti operanti nei settori del patrimonio culturale, artistico, musicale, ambientale e per la promozione sportiva. (L. 13 luglio 2015, n. 107 cit., art. 1, comma 34 e Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, art. 1, comma 2)


LE REGOLE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’attuale normativa sull’Alternanza scuola lavoro fa capo alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 33-43. A questa si aggiungono varie altre normative, linee guida e indicazioni ministeriali, riportate nel sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca www.alternanza.miur.gov.it.

Alcune fra le fondamentali regole alle quali devono attenersi i soggetti coinvolti nell’alternanza sono le seguenti:

  • Gli studenti sono supportati nell’attività di alternanza da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor esterno designato dalla struttura ospitante. (Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, art. 4, punto 6). I due tutor cooperano nella definizione, nella realizzazione e nella valutazione del percorso formativo che lo studente è chiamato a svolgere nell’ambiente lavorativo.
  • Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza sono assicurati a carico dello Stato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; sono inoltre coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza. (Carta dei diritti e dei doveri , art. 5, punto 6)
  • Prima dell’inserimento nelle strutture ospitanti, l’istituzione scolastica fornisce agli studenti una formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. ( 13 luglio 2015, n. 107 cit., art. 1, comma 38). Ogni corso dà accesso al test finale e al relativo attestato solo qualora sia stata comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste. (Accordo Stato – Regioni in materia di Prevenzione per la sicurezza sul lavoro, 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 6)
  • Pur essendo lo studente, ai fini della sicurezza, equiparato a lavoratore (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, art, 2, comma 1, lettera a), l’esperienza formativa in alternanza non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto allo studente inserito nella struttura ospitante non possono essere attribuiti compiti lavorativi in sostituzione del personale interno all’azienda (Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Documento su Gestione della sicurezza nelle attività di alternanza scuola-lavoro, 19 novembre 2015)
  • Gli studenti, durante i periodi di alternanza, sono tenuti a rispettare le regole della struttura presso la quale svolgono il periodo di alternanza, nonché a rispettare il regolamento dell’istituzione scolastica di appartenenza.


    Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

               a. garantire l'effettiva frequenza delle attività formative nel soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;

               b. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

             c. rispettare gli obblighi di riservatezza relativi a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.

           (Carta dei diritti e dei doveri cit., art. 4, punti 9 e 10)

  • Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro. (Carta dei diritti e dei doveri cit., art. 4, punto 5)
  • Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. (Carta dei diritti e dei doveri cit., art. 4, punto 11)
  • Le attività di alternanza scuola lavoro possono essere svolte in periodi e orari sia scolastici sia non scolastici. L’istituzione scolastica può utilizzare il periodo delle vacanze estive coerentemente con l’offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. (Nota 28 marzo 2017 n. 3355 – Attività di Alternanza Scuola Lavoro – Chiarimenti interpretativi, punto 16)
  • Le attività di alternanza sono soggette a valutazione: il Consiglio di Classe, tenuto conto degli elementi forniti dai tutor (interno ed esterno) che seguono lo studente nell’ambiente lavorativo, valuta gli esiti e le ricadute sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Guida operativa cit., cap. 13) Anche gli studenti hanno diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio (Carta dei diritti e dei doveri cit., 4, punto 8)
  • Le competenze acquisite attraverso il percorso formativo dell’alternanza vengono certificate ed entrano a far parte del curriculum vitae dello studente. (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, Capo III, art. 21, comma 2)

 

CASI PARTICOLARI

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca fornisce una serie di indicazioni concernenti gli studenti che sono in situazione particolare o che avanzano particolari richieste:

ALUNNI CHE RIPETONO LA CLASSE TERZA

Sono tenuti a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Fanno eccezione le certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro. (Nota 28 marzo 2017 n. 3355 – Attività di Alternanza Scuola Lavoro – Chiarimenti interpretativi, punto 5) 

ALUNNI CHE RIPETONO LA CLASSE QUARTA E LA CLASSE QUINTA

Il Consiglio di classe analizza ogni specifico caso e programma per l’alunno ripetente un percorso di riallineamento, al fine di garantire l’acquisizione delle competenze  già conseguite dalla classe di attuale appartenenza, predisponendo, laddove sia necessario,  attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe. (Nota 28 marzo 2017 n. 3355 cit., punto 5)

ALUNNI CHE FREQUENTANO ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO

In base al principio dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro (Nota ministeriale del 28 marzo 2017 n. 3355 cit., punto 7)sono attribuite allo studente che abbia frequentato un anno all’estero lo stesso numero di ore di alternanza effettuate dalla classe nel periodo di permanenza dello studente medesimo all’estero.

ALUNNI CHE FREQUENTANO PRIVATAMENTE CORSI DI FORMAZIONE

Ai fini dell’avvio di un’esperienza di alternanza scuola lavoro, sono necessari due atti negoziali obbligatori:

  • la Convenzione fra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo;
  • il Patto formativo, con cui lo studente … si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato di alternanza scuola lavoro nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso, condivise tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante


    (Nota del 28 marzo 2017 n. 3355 cit., punto 15)

Pertanto non sono riconosciuti come percorsi di alternanza corsi o stage di formazione che non siano stati formalizzati dall’istituzione scolastica attraverso gli atti negoziali previsti dalle normative vigenti.

LEGGI LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Segui il link alla pagina del  MIUR    VAI alla carta dei diritti e dei doveri


Allegati

ORGANIGRAMMA PCTO 2021-2022.pdf